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(*) N.B.: il presente documento vuole costituire solo uno spunto conoscitivo, rappresentando una sintesi del provvedimento emesso dal Garante della Privacy in data 29 Aprile 2004, e, non volendosi e potendosi minimamente sostituire ad esso, mira esclusivamente a fornire un orientamento in materia. Per eventuali approfondimenti si rinvia al “Provvedimento generale sulla video-sorveglianza” del Garante per la protezione dei dati personali, emesso in data 29 Aprile 2004, ed al Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs 30 Giugno 2003, n.196.
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Altre infomazioni :
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Cenni sulla normativa generale disciplinante la video-sorveglianza (*)
Principi generali
- Liceità: il trattamento dei dati attraverso sistemi di video-sorveglianza è possibile solo se fondato su uno dei presupposti di liceità previsti per gli organi pubblici (svolgimento di funzioni istituzionali) e per i soggetti privati e gli enti pubblici economici (adempimento ad un obbligo di legge, provvedimento del Garante di c.d. “bilanciamento di interessi” o consenso libero ed espresso), nonché nel rispetto dell’intera disciplina in materia di protezione dei dati e delle norme del codice penale che vietano intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.
- Necessità: va eluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze.
- Proporzionalità: il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di video-sorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l’utilizzazione ipotizzata sia proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili. Bisogna evitare l’ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà degli altri interessati.
- Finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi.
Adempimenti
- Informativa: gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e della eventuale registrazione. Il supporto con l’informativa deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze e deve avere un formato chiaramente visibile. Di seguito viene riportato un modello di informativa “minima” individuato dal Garante:

- Autorizzazioni: fuori dai casi specifici indicati nei punti 3.2.1. e 3.2.2 (rischi specifici per diritti e libertà fondamentali e per la dignità degli interessati; trattamenti di dati sensibili o giudiziari, come riprese di persone malate o di detenuti) del “Provvedimento generale sulla video-sorveglianza” del Garante, non devono essere sottoposti al preventivo esame di quest’ultimo i trattamenti di dati a mezzo video-sorveglianza.
- Responsabili e incaricati: si devono designare per iscritto le persone fisiche incaricate del trattamento ed autorizzate ad utilizzare gli impianti e visionare le registrazioni
- Misure di sicurezza: bisogna ridurre al minimo il rischio di distruzione e perdita dei dati o di un accesso agli stessi non autorizzato, così come di un trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
- Durata eventuale conservazione: poche ore o, al massimo, le 24 ore successive alla rilevazione, eccetto per esigenze relazionate a festività o chiusura di uffici ed esercizi o per attività specifiche (mezzi di trasporto, banche etc.).
- Disposizioni per settori specifici: disposizioni peculiari sono settate per la video-sorveglianza connessa a “Rapporti di lavoro”, “Ospedali e luoghi di cura”, “Istituti scolastici”, “Luoghi di culto e sepoltura” (vd. punto 4 del citato Provvedimento generale).
Soggetti pubblici
Possono effettuare attività di video-sorveglianza solo per svolgere funzioni istituzionali che devono individuare ed esplicitare con esattezza e di cui siano realmente titolari in base all’ordinamento di riferimento. Non devono richiedere la manifestazione di consenso degli interessati, salvo i casi previsti per le professioni sanitarie e gli organismi sanitari. Sono comunque tenuti all’obbligo di informativa.
Privati ed enti pubblici economici
- Consenso preventivo degli interessati: deve essere espresso e documentato per iscritto; è obbligatorio, tranne nel caso sussista uno dei presupposti di liceità previsti in alternativa al consenso (vd. artt. 23 e 24 del Codice).
- “Bilanciamento degli interessi”: è una alternativa al consenso. Questo non è necessario se la rilevazione delle immagini sia effettuata nell’intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro. La registrazione delle immagini è consentita in presenza di concrete ed effettive situazioni di rischio, a protezione di persone, della proprietà o del patrimonio aziendale o relativamente all’erogazione di particolari servizi pubblici o aperti al pubblico o di specifiche attività.
Prescrizioni e sanzioni
Le misure prescritte dal “Provvedimento generale in materia di video-sorveglianza” del Garante della Privacy, devono essere osservate da tutti i titolari di trattamento dei dati, in caso contrario questo è illecito o non corretto a seconda dei casi, ed espone: all’inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione; all’adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento stesso; all’applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali.
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